Lo Statuto
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
Nel 1975 si è costituita l’Associazione sindacale denominata: “Associazione Provinciale Forense Bergamo” per brevità “Apieffe”, con sede legale ed amministrativa in Bergamo, Via Borfuro 11/B, Ed è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
ART. 2 – SCOPI
L’Associazione ha la rappresentanza degli Associati per il perseguimento dei seguenti scopi:
1. tutela degli interessi professionali, morali ed economici degli associati, con particolare riferimento alla funzionalità e all’efficienza del servizio giustizia;
2. studio ed attuazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni, di iniziative di carattere tecnico-professionale, formativo, culturale, ricreativo e informativo che interessano gli associati e la categoria;
3. espletamento di tutte le funzioni che, per legge o per consuetudine, sono demandate alle organizzazioni sindacali, tra cui la pubblicazione di giornali, riviste, libri, periodici, ecc.
ART. 3 – COLLABORAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI
L’Associazione può partecipare o collaborare in organizzazioni che si prefiggono gli stessi scopi di cui al presente Statuto anche al fine di promuovere l’unità dell’avvocatura.
ART. 4 – ASSOCIATI
Possono essere iscritti all’Associazione Provinciale Forense, tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, iscritti negli albi e nei registri tenuti dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo, nonché gli avvocati che, in quanto tali, abbiano conseguito pensione di invalidità, anzianità o vecchiaia e non svolgano attività incompatibili con la professione, previa redazione di apposita domanda d’iscrizione.
Il diritto di ammissione si acquisisce, dopo l’accoglimento del Consiglio Direttivo, con il pagamento di una quota associativa annua.
Possono, altresì, essere iscritti all’ “Apieffe” gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti ad altro Ordine del distretto della Corte d’Appello di Brescia qualora ivi non esista una ATA aderente ad ANF.
Sono iscritti all’“Apieffe” gli avvocati che vengano nominati Soci Onorari dal Consiglio Direttivo. Possono essere nominati Soci Onorari coloro che abbiano contribuito in maniera preclara alla vita dell’Associazione. I Soci Onorari non pagano la quota sociale e godono di tutti i diritti degli Associati ordinari compreso il diritto all’elettorato attivo e passivo.
ART. 5 – DELIBERA DI AMMISSIONE
Il Consiglio Direttivo decide, entro sessanta giorni, sulla domanda d’iscrizione.
L’iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data in cui è stata deliberata, dopo il versamento della quota annuale.
Avverso il rigetto della domanda d’iscrizione può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro trenta giorni dalla data del deposito del ricorso medesimo.
La mancata decisione nel termine suddetto equivale a silenzio-rifiuto.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO E SOSPENSIONE
La qualità di Associato si perde:
a. a seguito di cancellazione, per qualsiasi causa, dagli albi e registri professionali, salvo quanto previsto dall’art.4 per i soci onorari;
b. per dimissioni;
c. per esclusione;
d. per mancato rinnovo dell’iscrizione nei termini di cui all’art. 25 del presente Statuto.
Nel caso di sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione il Consiglio Direttivo può deliberarne la sospensione per un uguale periodo.
ART. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati in regola con i versamenti dei contributi sociali.
Non sono ammesse deleghe, tranne che per la partecipazione all’Assemblea degli Associati; in tal caso ogni Associato può essere portatore di una sola delega.
I diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dopo un anno solare dalla data di iscrizione, ad eccezione di quanto previsto dal regolamento della Sezione Giovani.
Gli Associati sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’associazione.
Può costituire illecito disciplinare, valutabile ai sensi dell’art. 26, l’inosservanza, senza giustificato motivo, delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’associazione.
ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli Associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente e il Vice Presidente d. Il Collegio dei Revisori dei Conti; e. Il Collegio dei Probiviri.
ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati esercita le seguenti funzioni:
a) elezione e revoca degli Organi Collegiali;
b) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) determinazione e approvazione delle linee generali dell’Associazione;
d) indizione, su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati, di Referendum propositivi fra gli Associati, per conoscere l’opinione su questioni di particolare interesse.
e) approvazione delle modifiche statutarie con la maggioranza stabilita dall’art. 29 del presente statuto.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente e quando sia richiesto da almeno un decimo degli associati, nonché dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori a maggioranza assoluta dei loro componenti.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e dell’ordine del giorno con gli argomenti da discutere.
Ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 29, esso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con lettera inviata, anche a mezzo e-mail o pec, a ciascun associato e con affissione della stessa nella sede presso il Tribunale e nelle bacheche dell’Associazione.
L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto a norma dell’art. 7;
b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza, personale o per delega, di almeno un decimo degli aventi diritto al voto a norma dell’art. 7;
ART. 10 – SEZIONE GIOVANI
È costituita la Sezione Giovani, di cui fanno parte gli Associati che hanno meno di quarant’anni.
La permanenza dell’Associato nella Sezione Giovani cessa automaticamente al compimento del 40esimo anno di età.
L’attività della Sezione Giovani e del suo Comitato Coordinatore è demandata ad apposito Regolamento sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
ART. 11 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 componenti eletti con il rispetto di differenza di genere di almeno 1/3.
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo praticanti avvocati, ma in numero non superiore a due.
Oltre ai 9 componenti eletti, è altresì membro di diritto del Consiglio Direttivo il Portavoce del Comitato Coordinatore della Sezione Giovani dell’Associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti con delibera del Direttivo e con annotazione nei verbali del Consiglio e sono sostituiti dai primi dei non eletti secondo l’ordine di preferenza; in mancanza di sostituti il Direttivo provvederà a convocare apposita Assemblea per l’elezione dei componenti necessari alla ricostituzione del plenum.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con apposito ordine del giorno ed è formalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi; delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore responsabile dell’organo di stampa dell’Associazione ed il responsabile della comunicazione, i quali, ove non siano fra i suoi componenti, potranno partecipare comunque alle riunioni senza diritto di voto.
Partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Nazionali dell’Associazione Nazionale di riferimento, i soci onorari, il portavoce della Sezione Giovani e fino a nr. 3 membri del Comitato Coordinatore della Sezione Giovani.
Il Direttivo si scioglie a seguito di:
a. dimissioni di più di un terzo dei suoi componenti;
b. sfiducia votata dall’assemblea.
Nell’ipotesi di scioglimento del Direttivo, il Presidente provvede, entro 10 giorni, alla convocazione dell’Assemblea, che dovrà riunirsi entro i successivi 30 giorni per procedere a nuove elezioni.
ART. 12 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo esercita funzioni di iniziativa e di proposta in tutti i settori di interesse dell’Associazione.
In particolare:
a. mette in esecuzione le delibere dell’Assemblea;
b. delibera l’ammissione e la cancellazione degli Associati;
c. gestisce le attività economiche dell’Associazione predisponendo annualmente i bilanci, preventivi e consuntivi, in termine utile per sottoporli all’esame dell’Assemblea;
d. designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad Enti, Organi, Commissioni, ecc.;
e. propone agli associati eventuali candidati per le elezioni degli organismi forensi;
f. adotta delibere urgenti su argomenti di competenza dell’Assemblea, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni per la ratifica;
g. determina la quota associativa.
ART. 13 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti e ne dirige l’attività; convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
ART. 14 – SEGRETARIO
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati E compie tutte le attività esecutive inerenti alla sua carica per le quali potrà avvalersi della collaborazione di altri Consiglieri su sua indicazione.
ART. 15 – TESORIERE
Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione in conformità al bilancio preventivo ed alle indicazioni del Consiglio Direttivo, al quale riferisce periodicamente sul suo operato.
ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre Associati ed elegge al suo interno il Presidente.
Ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il proprio parere ed esplica le sue attribuzioni in conformità al disposto degli artt. 2397 e seguenti del codice civile.
ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Associati iscritti da almeno dieci anni e nomina al suo interno il Presidente.
Il Collegio decide inappellabilmente sui ricorsi avverso il provvedimento con cui viene respinta la domanda di iscrizione, nonché sui reclami di cui al successivo art.18 e sulle controversie che sorgono tra associato e Associazione e tra gli stessi associati.
ART. 18 – COMMISSIONE ELETTORALE
Un’apposita commissione, formata da tre membri e nominata all’inizio dei lavori dell’Assemblea, dirige le operazioni elettorali, redige i relativi verbali e consegna tutti i documenti al Presidente dell’Associazione.
Avverso eventuali irregolarità delle operazioni elettorali può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di chiusura dei verbali, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro tre giorni dal proposto reclamo.
Tutte le elezioni delle cariche sono effettuate con scheda segreta.
Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.
ART. 19 – ELETTI
Sono eletti coloro che hanno riportato il numero maggiore di voti.
Per tutte le cariche, in caso di parità di voto è eletto il più anziano per iscrizione all’Associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per iscrizione all’albo professionale.
ART. 20 – INSEDIAMENTO DELLE CARICHE
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, colui che ha riportato il maggior numero di voti nell’elezione per il Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione degli eletti agli organi dell’Associazione. Eventuali ricorsi avverso le elezioni di alcuno degli eletti non hanno efficacia sospensiva.
ART. 21 – DURATA DELLE CARICHE – ELEZIONI SUPPLETIVE
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e non sono remunerate; è consentito il rimborso delle vive spese sostenute, con i limiti e le modalità previsti dall’apposito regolamento.
Tutti i componenti degli organi collegiali sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi ad eccezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere che possono essere rieletti per un terzo mandato.
I componenti di tutti gli organi collegiali in caso di dimissioni, decadenza o incapacità, verranno sostituiti dagli associati che seguono nella graduatoria delle relative elezioni.
Se la sostituzione riguarda più di un terzo dei componenti dell’organo interessato si procederà a nuove elezioni.
Tutti gli eletti secondo le modalità del precedente terzo comma dureranno in carica sino alla scadenza del mandato dell’organo collegiale di cui fanno parte.
ART. 22 – VALIDITA’ DELLE DELIBERE
Le delibere sono validamente adottate con la maggioranza dei voti espressi.
A parità di voti prevarrà quello del presidente dei singoli organi, ad esclusione delle deliberazioni assembleari.
ART. 23 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato:
a. dai beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
b. dalle quote sociali e dai contributi straordinari;
c. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
ART. 24 – RISCOSSIONE PAGAMENTI – ESERCIZIO FINANZIARIO
Le spese riguardanti l’ordinaria amministrazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo ed i relativi pagamenti potranno essere effettuati disgiuntamente dal Tesoriere o dal Presidente o dal VicePresidente.
L’esercizio finanziario s’intende riferito all’anno solare.
ART. 25 – PAGAMENTO QUOTE – DIMISSIONI
La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno; la quota sociale fa riferimento all’anno solare (1/1 – 31/12) in corso, salvo che si tratti di nuove iscrizioni e il versamento avvenga dopo il 31/10: in tale caso il pagamento vale anche per l’anno solare successivo.
In caso di mancato versamento della quota entro il termine di cui al primo comma l’iscritto decade automaticamente dalla qualità di associato.
In caso di dimissioni l’iscritto resta obbligato al versamento della quota associativa per l’anno in corso e non ha diritto alla restituzione della quota già versata, né ad altra forma di rimborso.
In deroga a quanto previsto nel presente punto, viene concesso alle Colleghe, che abbiano in corso una gravidanza e/o a carico un figlio di età inferiore ad anni due, la possibilità di richiedere al Consiglio Direttivo, dietro presentazione di apposita istanza e per una sola volta nel corso del rapporto associativo, l’esonero dal pagamento della quota annuale dovuta, mantenendo il diritto di usufruire dei servizi gratuiti dell’associazione.
ART. 26 – SANZIONI – COMPETENZA
I provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati sono costituiti da: a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione da ogni attività sociale fino a sei mesi;
d) esclusione (l’esclusione comporta il divieto d’iscrizione all’Associazione per un periodo di cinque anni) .
La competenza per i procedimenti disciplinari e per l’irrogazione dei relativi provvedimenti è demandata al Collegio dei Probiviri.
Il procedimento è promosso anche d’ufficio quando risulti che l’associato abbia tenuto comportamenti inconciliabili con le finalità statutarie, in particolare quando abbia attentato alla libertà dell’Associazione ed alla sua indipendenza da partiti o movimenti politici e/o religiosi.
ART. 27 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il Collegio dei Probiviri, esaminati i fatti e svolto l’eventuale tentativo di conciliazione, invita le parti a precisare le proprie rispettive posizioni entro venti giorni.
Il Collegio valutate le circostanze e le deduzioni delle parti, se non ritiene di dover archiviare, predispone il capo di incolpazione comunicandolo all’interessato e invitandolo a far prevenire le proprie difese entro un termine non inferiore a venti giorni.
Il Collegio decide a maggioranza con provvedimento motivato, graduando l’eventuale sanzione secondo la gravità dei fatti e della situazione soggettiva.
Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 26 dello statuto dell’Associazione.
La decisione del Collegio deve essere trasmessa al Presidente dell’associazione entro 150 giorni dalla comunicazione del capo di incolpazione.
Il Presidente entro i successivi 15 giorni provvederà a dare esecuzione a quanto deciso dal Collegio, comunicando la decisione agli interessati.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili.
ART. 28 – LIBRI SOCIALI
I libri sociali, vidimati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario prima di essere posti in uso, sono il libro degli Associati, il libro cassa, il libro inventario, i libri verbali dell’Assemblea degli Associati e delle riunioni dei vari organi dell’Associazione.
I libri sociali, devono essere tenuti in formato cartaceo e una copia degli stessi deve essere sempre salvata in appositi files informatici a disposizione dell’Associazione.
Nel libro degli Associati devono essere annotati cronologicamente e con numero d’ordine progressivo tutti gli Associati iscritti nell’Associazione.
L’anzianità di iscrizione va valutata in base all’annotazione fatta nel libro degli iscritti Associati, in mancanza, si farà riferimento alla data di prima iscrizione ed alla continuità di versamento della quota.
ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLO STATUTO
Il presente Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il giorno stesso dell’approvazione sostituendo quello precedente.
Su richiesta di almeno un quinto degli Associati o del Consiglio Direttivo, le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere comunicate a tutti gli Associati, con apposito ordine del giorno e loro indicazione specifica, almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
Il presente statuto potrà essere modificato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, esclusi gli astenuti.